PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

          «7-bis) il tabacco e i prodotti da esso ottenuti; la nicotina, i suoi analoghi naturali e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

          7-ter) l'alcool, i prodotti da esso ottenuti, i suoi analoghi naturali e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, apporta le modifiche necessarie alle tabelle previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, al fine di adeguarle a quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Direzione generale per le politiche sulle dipendenze del Ministero della solidarietà sociale.